1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di assistenza alle vittime dei reati, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo è alimentato:
a) da un contributo fisso dello Stato;
b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione della pena pecuniaria della multa, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali, operate sulle retribuzioni dei detenuti ammessi al lavoro interno ed esterno agli istituti di prevenzione e pena, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indennizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;
f) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
3. Il Fondo ha carattere sussidiario ed è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi diritto, nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha proposto l'azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno.
4. L'elargizione è concessa in relazione ai delitti indicati all'articolo 7, comma 1, e copre in via equitativa la perdita di entrate anche conseguenti ad invalidità temporanea o permanente, le spese mediche ed ospedaliere, le spese funerarie e, per le persone a carico, la perdita degli alimenti.
5. L'elargizione è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età della persona offesa dal reato o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno ad essi spettante nei confronti del condannato.
6. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque non superiore a 1.500.000 euro. Se il danno è coperto, anche in parte, da contratto di assicurazione o per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso a qualsiasi titolo da altra amministrazione pubblica, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata altrimenti.
7. L'elargizione è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
8. In casi motivati di bisogno urgente di assistenza economica della persona offesa dal reato, il Fondo può provvedere a corrispondere un'anticipazione fino al massimo di un quarto della somma presumibilmente spettante, quando sia intervenuta una sentenza penale di condanna anche non definitiva e la persona offesa si sia costituita parte civile o abbia comunque proposto azione civile davanti al giudice civile. In tale caso il Fondo si surroga nei suoi diritti per l'ammontare delle somme anticipate, ovvero ne chiede la